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Emilia, del. n. 137 – Riduzione TOSAP per attività di ricostruzione post-sisma


Un sindaco ha chiesto di parere in merito alla possibilità di prevedere in sede regolamentare riduzioni o esenzioni della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nei casi di occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di attività edilizie connesse alla ricostruzione post-sisma.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 137/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre, hanno evidenziato che l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare delle province e dei comuni, prevede la possibilità di “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti…”

Pertanto, è preclusa all’ente la facoltà di introdurre, per via regolamentare, esenzioni diverse da quelle previste dalla normativa TOSAP (considerata la tassatività delle esenzioni previste dall’art. 49 del d.lgs. 507/1993).

Tuttavia, proprio in virtù della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997, l’ente può prevedere misure agevolative più ampie rispetto a quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, nei limiti che pone la riserva (relativa) di legge.

Di conseguenza, non potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro legislativo, previsioni regolamentari che comportino misure agevolative di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo.

Viceversa coerenti con esso potranno essere riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50% prevista per gli interventi edilizi dall’articolo 45, comma 6-bis, del d.lgs. 507/1993, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma.

In questo caso, infatti, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente.

Il carattere di eccezionalità della misura rende necessaria un’adeguata motivazione dell’atto in ordine agli obiettivi perseguiti e agli effetti conseguibili, nonché in ordine alla doverosa salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 137 – 17


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