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Appalti: inammissibilità dell’avvalimento per la certificazione di qualità


La certificazione di qualità, in quanto requisito connotato da un’implicita soggettività, non è cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

Questo il principio ribadito dall’Anac nel parere n. 837 del 27 luglio 2017.

La certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento.

Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui il concorrente è privo, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto di avvalimento, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Cons. Stato, sent. n. 3710/2017; Cons. Stato, sent. n. 852/2017; Cons. Stato., sent. n. 2225/2017).

La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria.

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