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Contratto contenente una clausola penale insidiosa per l’ente pubblico


Rispondono del danno arrecato all’ente i componenti della giunta che approvano uno schema contrattuale contenente una clausola palesemente lesiva degli interessi del comune.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 320 depositata il 5 settembre 2017.

Nel caso di specie, per far fronte a contingenti necessità di viabilità, l’ente aveva proposto ad un privato di cedere dei propri beni immobili (su cui il Comune avrebbe realizzato una strada) con l’impegno, quale corrispettivo della cessione, di realizzare un muro e di compiere altre attività in favore dello stesso.

Al fine di portare a conclusione il predetto accordo e porre fine allo stallo delle trattative avviate, la giunta aveva deciso di modificare lo schema originario dell’atto preliminare di cessione bonaria del fondo privato inserendo (come proposto dal privato) una clausola che prevedeva una penale in caso di mancata realizzazione da parte dell’ente, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di preliminare, delle opere che si era impegnato a realizzare quale contropartita dell’acquisto del fondo privato.

Trascorsi invano dodici mesi dalla stipula del preliminare il privato, dopo aver messo in mora l’ente, aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della clausola penale di € 15.000.

Per l’importo corrisposto al contraente privato la Procura aveva richiesto la condanna del Sindaco e degli altri componenti della Giunta, nonché del segretario comunale e del responsabile del settore tecnico che aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica e aveva sottoscritto il contratto.

Come evidenziato dai giudici contabili la presenza in un contratto di una clausola penale, sebbene insidiosa per l’ente, non è di per sé illegittima e dunque rilevante ai fini della responsabilità erariale.

Tuttavia, la scelta di apporre una clausola contrattuale che prevede una eccezio­nale garanzia in favore del privato contraente deve essere valutata con prudenza.

Nello specifico, come osservato dai giudici contabili, l’applicazione della clausola penale ben avrebbe potuto essere subordinata ad un termine superiore a quello in concreto pattuito (di soli dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare), tenendo conto del tempo ordinariamente necessario per portare a compimento le opere che l’ente si era impegnato a realizzare in favore del privato.

Non avere previsto un termine congruo ha, pertanto, esposto l’ente ad un assai probabile inadempimento con conseguente inevitabile applicazione della clausola penale.

I giudici contabili hanno condannato i componenti dell’organo esecutivo per la decisione adottata, ritenuta del tutto immotivata, superficiale e irragionevole, palesemente e inevitabilmente lesiva degli interessi del comune.

Leggi la sentenza
CC Giur. Campania sent. n. 320 -17


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