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Gare: plico pervenuto fuori termine a causa di un evento (sciopero) eccezionale e imprevedibile


Uno sciopero nazionale proclamato senza preavviso può essere fatto rientrare nell’ambito degli eventi eccezionali e imprevedibili che impediscono la presentazione della domanda nei termini.

In tale ipotesi la causa del ritardo non può essere accollata al concorrente in quanto ascrivibile ad un evento esterno ed estraneo, ad esso soggettivamente non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente prevenibile.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 568 del 31 maggio 2017.

Il carattere perentorio che, nella procedura ad evidenza pubblica, connota il termine ultimo di presentazione delle offerte è funzionale e strumentale alla tutela da un lato delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro del primario criterio della par condicio tra i concorrenti.

Sulla base dei principi dettati dalla giurisprudenza, il ritardo nella presentazione dell’offerta nei termini previsti dalla lex specialis può essere giustificato solo in presenza di un evento di forza maggiore oggettivo e generalizzato, non attribuibile ad una negligenza del concorrente, tra cui può essere fatto rientrare uno sciopero nazionale proclamato senza preavviso (Tar Sardegna, Cagliari, sent. n. 521/2012; Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1878/2012; Tar Sicilia, sent. n. 626/2015).

Il principio generale secondo cui il rischio legato al servizio postale grava sul concorrente mittente non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il rischio di cui si tratta non sia imprescindibilmente inerente al servizio prescelto, considerato nelle normali ed ordinarie modalità organizzative che lo contraddistinguono, ma riguardi eventi o comportamenti ad esso estranei.

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