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Discrepanza tra importo pagato e importo della fattura: è danno erariale


L’erronea liquidazione di una fattura emessa a favore di una ditta fornitrice di beni, generata dallo scambio del valore-cifre della moneta o valuta avente corso legale dell’euro con quello in essa contenuto ma espresso, invece, in lire, è fonte di danno erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 99 depositata il 30 agosto 2017.

Nel caso di specie, a fronte di una fattura di lire 491.192,00, alla ditta era stata corrisposta la somma di € 491.192,00 anziché di € 253,68 (somma mai restituita, sebbene debitamente richiesta, a causa della precaria situazione finanziaria cui versava l’impresa).

Come evidenziato dai giudici contabili tale errore materiale, pur consistendo in una mera svista o distrazione, dimostra estrema superficialità e leggerezza nel disimpegno dei delicati compiti conferiti, senz’altro antitetica rispetto agli obblighi che sorgono dal rapporto di servizio.

In altri termini, l’errore avrebbe potuto-dovuto facilmente emergere – ed essere evitato – con un minimo di diligenza, avvedutezza e attenzione, attesa l’evidente sproporzione tra la qualità e quantità del materiale acquistato in relazione al valore della spesa sostenuta (che peraltro superava la metà dell’intero stanziamento disposto per il relativo capitolo di spesa per l’intero esercizio finanziario).

Tali elementi avrebbero dovuto destare immediato sospetto e condurre alla desistenza e correzione dell’azione contrariamente osservata, posto che “non sono tollerabili atteggiamenti dei pubblici dipendenti mediocri, ma seri, zelanti, solerti, efficienti e improntati alla conoscenza e all’applicazione di leggi e regolamenti”.

Per il danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione è stato condannato il responsabile che aveva sottoscritto l’atto con il quale era stato impartito l’ordine di pagamento.

Si evidenzia che nel caso di specie il responsabile del procedimento, addetto allo svolgimento dell’istruttoria nella gestione dei pagamenti, non è stato condannato solo perché è stata accolta l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria.

I giudici contabili non hanno mancato di rimarcare la sua condotta gravemente colposa, stante il ruolo assolutamente “nevralgico” rivestito nel procedimento amministrativo di spesa.

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 99 -17

 


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