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L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientale è un requisito da possedere in sede di gara


L’Anac, con un comunicato pubblicato il 29 agosto 2017, ha reso noto di aver modificato la propria posizione interpretativa, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione e non di esecuzione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici.

La questione è stata molto dibattuta negli ultimi anni.

L’art. 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che “L’iscrizione all’Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività…

Sulla base del tenore letterale della disposizione l’Autorità, in diversi pareri (da ultimo il parere sulla normativa n. 498 del 10 maggio 2017), aveva ritenuto che l’iscrizione all’albo fosse un “requisito per lo svolgimento” delle attività, rilevante solo in fase di esecuzione del contratto, e dunque da acquisire solo prima della stipula del contratto.

Di diverso avviso la giurisprudenza amministrativa che ha invece ricondotto l’iscrizione all’Albo fra i requisiti di capacità tecnico-professionale da possedere già al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, atteso che diversamente si finirebbe per accettare il rischio dell’inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l’iscrizione necessaria (Tar Latina, sentenza n. 1889 del 2010; Consiglio di Stato, sentenza n. 1825/2017).

Orientamento a cui l’Autorità ha deciso di conformarsi.

Di conseguenza, i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale devono prevedere l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione.

Tale interpretazione risulta in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), il cui articolo 89, comma 10, dispone che “l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

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