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Appalti: termini per l’impugnazione di ammissioni/esclusioni dalla gara


La presenza dell’operatore economico alla seduta pubblica di gara nella quale sono disposte le ammissioni e le esclusioni non fa decorrere il termine di trenta giorni per la relativa impugnazione, che decorre, invece, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a., dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni/ammissioni sul sito della stazione appaltante.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 9379 del 22 agosto 2017.

Come ribadito dai giudici amministrativi la disposizione di cui all’articolo 120, comma 2-bis, c.p.a., come introdotta dal d.lgs. 50/2016, prevede espressamente ed inequivocamente che il dies a quo per ricorrere avverso le ammissioni/esclusioni decorra dalla pubblicazione del provvedimento formale che determina esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante.

In altre parole, anche a voler ammetter che il termine di reazione processuale decorra, in caso di aggiudicazione, dalla piena conoscenza della determinazione lesiva della p.a., ossia dal momento in cui si conclude la seduta di gara in cui sono eventualmente presenti i legali rappresentanti della società che si ritiene lesa, in caso di ammissione/esclusione vale comunque il diverso momento della pubblicazione sul sito della stazione appaltante del relativo provvedimento che tale decisione formalizza.

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