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Mancato rispetto degli standard di personale convenzionalmente previsti: è danno erariale


La casa di cura privata accreditata che non rispetta gli specifici standard di personale convenzionalmente previsti, impiegando una quantità di operatori specializzati inferiore a quello pattuito, risponde dell’indebita percezione delle quote di rimborso sanitario.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 77 depositata il 10 luglio 2017.

Nel caso di specie la Procura aveva riscontrato alcune irregolarità e anomalie nella gestione di una struttura in regime di accreditamento, autorizzata alla gestione di una R.S.A. destinata a disabili.

Nello specifico era stata rilevata la violazione degli standard convenzionali in ordine al numero di O.S.S. e medici specialisti impiegati nella Residenza.

Ciò aveva determinato, oltre all’abbassamento del livello del servizio verso l’utenza, la violazione del sinallagma contrattuale, con speculare attribuzione di quote di rimborso sanitario non dovute.

Come evidenziato dai giudici contabili, il soggetto in regime di accreditamento, chiamato alla prestazione di servizi e attività di assistenza sanitaria di pertinenza pubblica, assume rispetto a essi la qualifica di concessionario di pubblico servizio.

Di qui la chiara partecipazione del concessionario alla gestione di risorse facenti capo al pubblico erario, e la conseguente giurisdizione contabile in ordine a comportamenti che diano luogo a sperpero, distrazione o uso improprio di tali risorse.

In questa prospettiva il danno erariale è stato quantificato, come indicato dalla Procura, nella misura dei corrispondenti risparmi indebitamente conseguiti dalla struttura, espresso dal valore della prestazione arbitrariamente e illegittimamente omessa (e, dunque, non ricevuta dall’A.U.L.S.S. né goduta dall’utenza) per il tramite dell’impiego di una quantità di personale specializzato inferiore a quella promessa.

Leggi la sentenza
CC Giur. Veneto sent. n. 77 -17


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