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Liguria, del. n. 58 – Incentivi per funzioni tecniche: rientrano nei limiti di spesa del personale?


Un sindaco ha chiesto se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (limite rappresentato dalla spesa media del triennio 2011-2013), nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 58/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la giurisprudenza contabile aveva escluso gli incentivi previsti dal vecchio codice degli appalti dal computo rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa disciplinato sia dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 che dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 (Corte dei conti, sez. Autonomie, del. n. 16/2009 e sez. Riunite, del. n. 51/2011).

Secondo i magistrati contabili liguri, la nuova formulazione normativa utilizzata in materia di incentivi “tecnici” nell’ambito del nuovo codice dei contratti non può giustificare una diversa soluzione.

Il Collegio, infatti, ritiene si sia in presenza non tanto di una nuova norma in materia di incentivi, bensì di una diversa formulazione volta a regolare in modo differente e, a tratti, più ampi, la materia degli incentivi previsti nell’ambito dei contratti pubblici.

Tuttavia, la sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/2017, ha stabilito che gli incentivi per le funzioni tecniche rientrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata.

Il percorso interpretativo utilizzato dalla Sezione Autonomie, tuttavia, non risulta convincente e, soprattutto, può dar luogo ad incongruenze tali da determinare un possibile aumento della spesa di personale.

In altri termini, includere oggi gli incentivi tecnici nella base di calcolo della spesa rilevante ai fini del computo della spesa complessiva vorrebbe dire superare, con assoluta certezza, il tetto di spesa di cui al comma 557 nonché determinare la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza contabile, di omogeneità tra i dati (e i tetti di spesa) oggetto di comparazione.

Non sarebbe logico, né legittimo, contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti.

Pertanto, secondo i magistrati liguri, gli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice degli appalti devono essere esclusi dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa complessivo per il personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006), nonché dei limiti stabiliti per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015).

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 58 – 17


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