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Personale: distacco temporaneo solo nei confronti delle associazioni tassativamente indicate dal legislatore


E’ costituzionalmente legittima la disciplina di cui all’articolo 271, comma 2, del Tuel nella parte in cui prevede un elenco tassativo di associazioni che possono potenzialmente beneficiare del distacco temporaneo del personale dell’ente locale a spese di quest’ultimo.

L’impossibilità di fruizione del beneficio del distacco da parte di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma non lede la libertà di associazione degli enti locali (art. 18 Cost.), né la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.).

Questo è quanto ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 134 depositata il 7 giugno 2017.

L’art. 271, comma 2, del d.lgs. 267/2000, rubricato “Sedi associative”, prevede che “Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate”.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2566 del 22 maggio 2015, aveva sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della norma, evidenziando come l’individuazione ex lege di un elenco rigido delle associazioni ammesse al beneficio, avulso dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell’effettiva assunzione di un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse, “consacra una disparità di trattamento” in danno delle associazioni diverse da quelle tipizzate che non possono beneficiare dei distacchi, incidendo altresì sull’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali.

La Consulta ha respinto i dubbi di incostituzionalità.

Come evidenziato dalla Consulta, la norma è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell’ente distaccante, un sostegno all’attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative.

In tale ottica, stante il carattere eccezionale dell’istituto, la predeterminazione di un numero chiuso di associazioni ammesse al beneficio del distacco garantisce l’obiettività e la certezza della selezione, sottraendola ad un opinabile vaglio, caso per caso.


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