Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Verbali di gara: necessaria la querela di falso per superare le risultanze delle operazioni


In caso di contrasto tra le dichiarazioni contenute nei verbali della commissione e la documentazione effettivamente reperita a gara espletata deve essere privilegiato il valore probatorio assunto dai predetti verbali in ordine al riscontro della completezza della documentazione presentata dai concorrenti.

Il verbale di gara, infatti, è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, delle operazioni effettuate dalla commissione in relazione alla constatazione degli atti e dei documenti inseriti nelle relative buste.

Questo il principio ribadito dal Tar Umbria, Perugia, con la sentenza n. 422 del 29 maggio 2017.

Nel caso di specie, a seguito dell’apertura e del riscontro della documentazione presentata dagli operatori economici, la documentazione era andata smarrita, come da denuncia presentata dal dirigente.

Un operatore economico aveva lamentato l’omessa produzione, da parte dell’aggiudicataria, della documentazione dell’impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento (contrariamente al verbale di gara che attestava la presentazione da parte dell’impresa di tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, ivi compresa quella inerente l’utilizzo dell’avvalimento per la qualificazione alla gara).

Come ribadito dai giudici amministrativi, il verbale di gara è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che la commissione, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza.

Qualora l’operatore economico non ritenga veritiere le dichiarazioni contenute nel verbale, pertanto, non deve limitarsi ad insinuare il dubbio del mendacio, ma deve chiedere, prima del passaggio in decisione della causa, i termini per la proposizione della querela di falso davanti al competente Tribunale.


Richiedi informazioni