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Concorsi: tutto da rifare se mancano le firme nei verbali


La mancata sottoscrizione dei verbali da parte del presidente della commissione non costituisce soltanto una carenza formale, ma incide sulla stessa composizione della commissione giudicatrice.

Infatti, la commissione è un collegio perfetto, che deve funzionare nella completezza dei suoi componenti.

Il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali non può essere sanata ex post, neppure a seguito di una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno, con la sentenza n. 951 del 25 maggio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un concorrente avverso gli esiti sfavorevoli di un concorso.

L’articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 (“regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”) dispone che “di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”.

Si evidenzia, tuttavia, il diverso orientamento secondo cui il verbale non è, per sua natura, un atto collegiale, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale, così che la mancanza di firma da parte di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta, non inficia la validità del verbale stesso ma concreta una mera irregolarità sanabile (Consiglio di Stato, sent. n. 8/2011).


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