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Concessione di servizi: non è soggetta a verifica di anomalia dell’offerta


Nell’affidamento delle concessioni, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzi la manifesta inaffidabilità dell’offerta proposta.

In altri termini, risulta applicabile il principio generale sancito dall’articolo 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 secondo cui la stazione appaltante può in ogni caso valutare qualunque offerta la quale, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa, mentre non sono applicabili i puntuali criteri, previsti dai commi 2 e 3 (rispettivamente, per le gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa), di individuazione delle offerte anormalmente basse.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 816 del 12 giugno 2017.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016 dispone che  “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.

Il richiamo alle norme in materia di appalti pubblici contenuto nell’articolo 164 del d.lgs. 50/2016 è contenuto nei limiti della compatibilità delle stesse con l’istituto specifico della concessione.

In altri termini, le norme in tema di appalti pubblici sono applicabili anche alle concessioni se ed in quanto compatibili.

In tal senso, le norme nelle quali vengono identificati i casi in cui la verifica di anomalia è obbligatoria (articolo 97, commi 2 e 3) sono costruite in specifico per le procedure di appalto.

Nel caso della concessione, infatti, non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali, né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale è altra cosa rispetto al canone di concessione.

Non esistono, pertanto, per le concessioni, parametri legislativi per individuare i casi in cui il concedente sia obbligato a svolgere la verifica sull’anomalia dell’offerta proposta in gara.

Tale obbligo può essere predicato solo in base ai principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza: il concedente è obbligato a svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzi la manifesta inaffidabilità dell’offerta proposta.

 


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