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Lombardia, del. n. 190 – Manutenzione ordinaria/straordinaria: incentivabilità funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 190/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno evidenziato che la norma individua tassativamente le funzioni o attività incentivabili (programmazione, progettazione, procedura selettiva, stipulazione ed esecuzione) ma non delimita, in senso escludente, l’incentivabilità di dette funzioni in ragione dell’oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell’ambito del quale si svolgono le medesime.

In particolare, il compenso incentivante riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (tale interpretazione è ormai avvalorata dalla nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 113, come modificato dal cd. correttivo, che cita espressamente anche gli appalti di servizi e forniture).

A tal proposito, l’articolo 3 del d.lgs. 50/2016, nel dare le “definizioni” delle espressioni e dei termini di maggior interesse usati nel medesimo decreto legislativo, ricomprende espressamente fra i “lavori” di cui all’allegato I l’attività di manutenzione di opere in quanto tale (articolo 3, comma 2, lett. nn).

Anche qualora i contratti manutentivi dovessero essere esclusi dalla nozione di appalti di lavoro, rientrerebbero comunque fra gli appalti dei servizi.

Di conseguenza, sia i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria che i servizi manutentiviconsentono l’erogazione dell’incentivo (in senso difforme, sez. Veneto, del. n. 338/2017; sez. Umbria, del. n. 51/2017).

Relativamente agli ulteriori quesiti posti i magistrati contabili hanno chiarito che:

  • sono incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara (e quindi non possono essere riconosciuti nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016);
  • le attività riferite a contratti banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), rimangono incentivali secondo la disciplina previgente di cui al d.lgs. 163/2006.

Si segnalano i ns. seminari di studio in materia di personale:
Pubblico Impiego: come cambia la disciplina del lavoro e della valutazione – Firenze – 23 giugno 2017
Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti – Firenze – 14 luglio 2017

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 190 – 17


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