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Lombardia, del. n. 184 – Società: assunzioni programmate prima del d.lgs. 175/2016


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016, secondo cui, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi del personale eccedentario.

In particolare l’ente ha chiesto se la società in house possa dare attuazione ad una scelta gestionale già approvata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, contenuta in un piano industriale 2016-2020, che prevede la progressiva presa in carico della gestione in forma diretta, attraverso una controllata, di alcuni servizi e la contestuale assunzione dei dipendenti del precedente gestore.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 184/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno evidenziato che il divieto di cui all’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016, deve intendersi riferito alle sole scelte assunzionali future (cioè elaborate successivamente all’entrata in vigore dell’articolo stesso) e non a quelle precedentemente formalizzate e in corso di attuazione.

Relativamente alle modalità di reclutamento del personale, l’articolo 19 del d.lgs. 175/2016, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.l. 112/2008, impone agli organismi partecipati di esperire procedure selettive per l’assunzione di personale.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

Le procedure di reclutamento, dunque, devono conformarsi ai seguenti principi:

a)     adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b)     adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c)      rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d)     decentramento delle procedure di reclutamento;

e)      composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Come evidenziato dai magistrati contabili la norma non richiama espressamente l’altra modalità di assunzione, costituente eccezione alla regola generale, valevole per la pubblica amministrazione e che consente di effettuare assunzioni senza il previo esperimento di procedure selettive per il personale per il quale è necessario il solo requisito della scuola dell’obbligo (avviamento dalle liste di collocamento ex articolo 35, comma 1, lett. b).

Tuttavia deve ritenersi che l’articolo 19, comma 2, del d.lgd. 175/2016, nell’effettuare un rinvio alle norme che disciplinano le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, pur facendo espresso riferimento alla sola ipotesi della selezione concorsuale (regola generale), debba essere invece inteso nel senso di costituire espressione di quella tendenza legislativa tesa alla progressiva uniformazione, nei limiti della compatibilità (come reso evidente dalla necessità di adottare un regolamento, che espliciti modalità e criteri), fra modalità assunzionali valevoli per la pubblica amministrazione e quelle che deve osservare una società da quest’ultima controllata.

Pertanto, è necessario che le società in controllo pubblico e quelle in house esplicitino nel regolamento da adottare in materia le modalità ed i criteri che intendono seguire per l’assunzione del personale nelle qualifiche per le quali la legge prescrive il solo requisito della scuola dell’obbligo,  In sostanza, nel caso di assunzioni effettuabili senza il previo esperimento di una procedura selettiva, dette società devono procedere, nel proprio regolamento, a prevedere procedure che garantiscano ugualmente una scelta imparziale, fondata su criteri oggettivi e predeterminati (come accade per le speculari assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In particolare, tali criteri e modalità possono ben consistere o nel rinvio al procedimento di avviamento numerico fondato su graduatorie precostituite, proprio della pubblica amministrazione, o nel rinvio a procedure che garantiscano, allo stesso modo, in assenza di selezione concorsuale, una scelta trasparente ed imparziale (Corte dei conti, sez. Liguria, deliberazione n. 48/2015).

Di conseguenza, sulla base dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016, la società non può assumere direttamente, previa verifica di idoneità, il personale per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ma deve procedervi previa definizione, nel regolamento interno, di criteri e modalità (aventi eventualmente fonte nel contratto collettivo nazionale di riferimento) che garantiscano, come imposto all’amministrazione pubblica socia, imparzialità e trasparenza nell’individuazione dei lavoratori da assumere.

Si evidenzia che a breve dovrebbe essere approvato in via definitiva il decreto correttivo sulla riforma delle partecipate, che ha già ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato e sul quale è già stata raggiunta l’intesa con la Conferenza Unificata.

In particolare, il correttivo interviene, tra l’altro, anche sull’articolo 25, comma 4, chiarendo che il blocco delle assunzioni decorre dalla data di emanazione del decreto del ministro del lavoro che dovrà fissare le modalità di formazione dell’elenco.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 184 – 17


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