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La corretta individuazione delle spese di rappresentanza: i rilievi dei magistrati contabili


Le spese che non sono strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza.

In particolare, non vi possono rientrare le spese per la pubblicazione di necrologi effettuati in occasione del decesso di parenti di dipendenti o amministratori, ovvero le spese, anche se d’importo modesto, per l’offerta di regali ai dipendenti dell’ente in occasione del pensionamento.

Tali voci di spesa non sono inerenti alle finalità dell’ente locale e la previsione regolamentare non rende legittima ex se la spesa.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 178 depositata il 7 giugno 2017, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Come ribadito dai magistrati contabili, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno (in tal senso, sez. Lombardia, del. n. 200/2016).

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa.

Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.

Rilevata l’illegittimità delle spese sostenute, i magistrati contabili hanno invitato l’amministrazione a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 178 – 17


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