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Personale: il debito orario per i permessi brevi non può essere commutato in decurtazione ferie


Le ferie non possono essere fruite ad ore e non sono neppure “rapportabili” ad ore.

Pertanto, non è possibile decurtare il debito orario derivante dall’utilizzo dei permessi brevi attraverso l’utilizzo delle ferie a disposizione del personale.

Come ribadito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1923 dell’11 maggio 2017, la fruizione ad ore delle ferie non è consentita in alcun modo dalla vigente contrattazione collettiva in materia.

Le ferie, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della Costituzione, rappresentano un diritto indisponibile e non sono rinunciabili.

Pertanto, non è possibile che un lavoratore rinunci ad uno o più giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, conseguente alla fruizione di permessi brevi.

In mancanza di recupero delle ore di permesso fruite, l’ente potrà provvedere alla proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’articolo 20, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.


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