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La mancata adozione del PEG preclude la possibilità di procedere ad assunzioni


L’adozione del piano delle Performance ed il suo inserimento nel PEG sono condizioni necessarie per esercitare le facoltà assunzionali da parte dell’ente locale.

L’amministrazione inadempiente, a far data dall’esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento, deve osservare il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, pena le conseguenti ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Veneto, nella deliberazione n. 369 depositata il 1° giugno 2017.

L’articolo 169, comma 3 bis, del Tuel, come introdotto dal d.l. 174/2012, oltre a imporre l’adozione del PEG prevede che il contenuto necessario di questo sia il Piano delle Performance espressamente richiamando sul punto l’articolo 10 del d.lgs. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

In particolare detta ultima disposizione prevede, al comma 5, che: “In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”.

Di conseguenza, la mancata adozione del suddetto Piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione.

Come evidenziato dai magistrati contabili, inoltre, il d.lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede, all’articolo 10, un necessario coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance (articolo 10).

 

 


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