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L’amicizia su Facebook tra candidati e commissari non determina incompatibilità


La cosiddetta “amicizia” su Facebook non prova nulla circa la “commensalità abituale” tra membri della commissione e candidati e, dunque, non concretizza una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione.

Questo il principio ribadito dal Tar Sardegna con la sentenza n. 281 del 3 maggio 2017.

Nel caso di specie alcuni candidati avevano presentato ricorso avverso l’intera procedura evidenziando, in particolare, la presenza di rapporti di amicizia, frequentazione e confidenza tra commissari e candidati (tesi avvalorata dalle fotografie scaricate dal social network Facebook).

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c.

L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti [di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, del c.p.c.)], ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse (Consiglio di Stato, sent. n. 1577/2014; Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 2397/2016).

In particolare, secondo il consolidato orientamento magistrale, la cosiddetta “amicizia” in ambito Facebook non rappresenta di per sé elemento sufficiente per rilevare l’incompatibilità di un commissario di concorso, non essendo causa idonea, da sola, a dimostrare l’esistenza di un’effettiva conoscenza personale (Tar Liguria, sent. n. 1330/2014).

Occorre, infatti, tener conto del fatto che lo stesso funzionamento del social network Facebook consente di entrare in contatto con un numero imprecisato di persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.


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