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Puglia, del. n. 71 – Blocco assunzioni a tempo indeterminato per le società in controllo pubblico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina in tema di assunzione di personale da parte delle società a partecipazione pubblica dettata dal combinato disposto degli artt. 19 comma 5 e 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016.
In particolare l’ente ha chiesto se l’ente, nel rispettivo atto di indirizzo, possa prendere in considerazione il settore di operatività del soggetto societario ai fini di eventuali deroghe al divieto di assunzioni a tempo indeterminato sancito dall’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 71/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ricordato che l’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016 attribuisce al socio pubblico il compito di fissare, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese del personale, tenuto conto delle disposizioni che sanciscono divieti o limitazioni delle assunzioni.

Tra i divieti assume primario rilievo quello sancito dall’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016 che prevede, per le società in controllo pubblico, il blocco fino al 30 giugno 2018, di nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo, con le modalità stabilite da un decreto ministeriale, all’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti a seguito della ricognizione del personale in servizio effettuata ai sensi del comma 1.

Rispetto alla previgente disciplina di cui all’articolo 4, comma 12 bis del d.l. 66/2014, il testo dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016 non contempla più, tra gli elementi da prendere in considerazione per la definizione degli indirizzi in tema di contenimento dei costi, il settore di intervento in cui opera la società in controllo pubblico.

Secondo i magistrati contabili, l’omesso richiamo al settore di riferimento è il frutto di una scelta precisa del legislatore e, dunque, non è possibile reintrodurre tale criterio in via meramente interpretativa.

Come ribadito dai magistrati contabili, pertanto, nonostante il decreto non sia stato ancora approvato (e quindi al momento non sia possibile attingere agli elenchi del personale eccedentario, di cui proprio il decreto deve fissare le modalità di utilizzo), il divieto di assunzione è operativo ed assoluto (Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 252/2016).

A tal proposito è necessario evidenziare che il decreto correttivo sulla riforma delle partecipate, di prossima pubblicazione, apporta, tra l’altro, delle modifiche all’articolo 19 del d.lgs. 175/2016 reintroducendo l’inciso “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Alla luce del nuovo dettato normativo, pertanto, le amministrazioni pubbliche socie, nel determinare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale, possono tener conto, oltre che, come già previsto nel testo vigente, delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall’articolo 25 del d.lgs. 175/2016 ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 71 – 17


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