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Mancata individuazione del RUP: conseguenze


La mancata nomina del RUP di cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 non assume la valenza di vizio procedimentale e, dunque, non giustifica l’annullamento in autotutela dell’intera procedura.

In tale ipotesi, applicandosi la norma suppletiva di cui all’articolo 5 della legge 241/1990, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 672 del 12 maggio 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante, dopo aver individuato l’aggiudicatario provvisorio del servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici, invece di procedere all’aggiudicazione, aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’intera procedura, avendo verificato la sussistenza nel procedimento selettivo di vizi procedurali tali da poter inficiare ab origine la procedura di gara (mancata individuazione del RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016).

Tale comportamento è stato ritenuto illegittimo per violazione dell’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990.

Le ragioni di pubblico interesse da porre a fondamento della determinazione adottata nell’esercizio del potere di autotutela (attraverso l’annullamento d’ufficio o la revoca) non possono esaurirsi, in via di principio (e fatta salva l’ipotesi di interesse pubblico in re ipsa), nella mera esigenza di ripristino della legalità violata (Tar Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 127/2017; Tar Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 614/2013).

In particolare, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha escluso che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento possa dare luogo a vizio di legittimità (salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio) posto che, comunque, riveste tale ruolo il funzionario preposto all’unità organizzativa competente (Cons. Stato, sent. n. 1632/2013; Tar Toscana, sent. n. 197/2012; Tar Campania, Napoli, sent. n. 164/2011; Tar Lazio, Roma, sent. n. 32207/2010; Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2007, parere n. 866).

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