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Abruzzo, del. n. 98 – Utilizzo proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 208, comma 5-bis, del d.lgs. n. 285/1192 (codice della strada), in particolare se i progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, cui la normativa riferita consente di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, possano consistere in prestazioni aggiuntive del personale del corpo di polizia locale, ovvero nell’incremento della dotazione organica, relativa a detto personale.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 98/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ribadito che la norma prevede, fra l’altro, la possibilità di destinare detti proventi esclusivamente “ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”, ovviamente nei limiti in cui tali strumenti siano esperibili da parte delle amministrazioni in base al d.lgs. 165/2001.

La ratio della limitazione ai rapporti lavorativi finanziabili risulta evidentemente quella di evitare l’utilizzazione di tali risorse (di per sé di carattere straordinario) per spese ripetitive e continuative, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’ente.

La giurisprudenza contabile ha escluso l’utilizzazione di tali risorse per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 98 – 17


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