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Piemonte, del. n. 87 – Istituzione di nuovo comune: come garantire l’invarianza della spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della legge regionale 25 gennaio 2013, n. 1, che ha previsto l’istituzione di un nuovo comune, mediante scorporo del territorio dei comuni dell’area interessata.

L’ente ha premesso che alcune analisi tecniche, attualmente all’attenzione della Città metropolitana, avrebbero evidenziato il rischio di un aggravio di spesa, in contrasto con il principio di invarianza (l’incremento di spesa, in particolare, potrebbe essere legato alla pur minima dotazione di personale ed al costo dei servizi strumentali interni).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 87/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio, hanno ricordato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 171/2014, nel respingere la questione di costituzionalità della legge regionale, ha affermato che le mutazioni delle circoscrizioni territoriali devono avvenire senza aggravi finanziari, attraverso un equilibrato riparto di risorse e spese tra enti di nuova istituzione ed enti scorporati (principio dell’invarianza della spesa) e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il concetto di invarianza di spesa, riferito alla finanza pubblica, non deve essere limitato al singolo ente.

Esso, invece, deve comprendere l’intera operazione, coinvolgendo tanto gli enti scorporanti quanto l’ente di nuova istituzione: l’invarianza di spesa, detto in altri termini, dovrà essere garantita considerando l’insieme degli enti locali coinvolti, prima e dopo l’istituzione del nuovo comune.

Non si tratta di esaminare il bilancio del singolo ente coinvolto per vedere se peggiorato o migliorato: occorre invece valutare, operando una sorta di comparazione, il bilancio finanziario dell’area amministrativa coinvolta, senza che vi sia spazio per artificiose ricostruzioni (cioè, scomputo di voci di spesa) del principio di invarianza.

Questo concetto è chiaramente affermato dalla Corte: “il peso complessivo delle operazioni di scorporo dovrà necessariamente avere lo stesso impatto, o comunque un impatto non superiore a quello delle aggregazioni economico – finanziarie precedenti, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni”.

Di conseguenza gli strumenti su cui dovrà poggiare la nuova struttura organizzativa, volendo assicurare l’invarianza di spesa, saranno quelli concertativi (gestioni associate di servizi e funzioni, utilizzo del personale mediante forme di convenzione).

E’ chiaro, infine, che gli enti convolti dovranno assicurare, anche mediante una doverosa revisione della spesa, il principio di pareggio di bilancio (nuovo saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 87 – 17


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