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Commissione gara: il controllo del Rup nell’attribuzione dei punteggi assegnati


Il RUP che, in sede di verifica della proposta di aggiudicazione, ravvisi degli errori nell’attribuzione di vari punteggi, o comunque delle incongruenze tra la lettera del bando e la sua applicazione a tali fini, rilevabili ictu oculi e non afferenti aspetti di discrezionalità tecnica riservati alla commissione, è tenuto a sollecitare il riesame dei punteggi da parte dell’organo giudicatore.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 5613 del 10 maggio 2017.

La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo della p.a., istituito con apposito atto di nomina, con la funzione, di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una specifica gara d’appalto.

La sua attività si concretizza nella c.d. aggiudicazione provvisoria (oggi, proposta di aggiudicazione) e si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’amministrazione appaltante, mediante adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Fino a questo momento la commissione conserva il potere di riesaminare in autotutela il procedimento già espletato.

Tale attività di riesame, in particolare, non deve avvenire in seduta pubblica e quindi non richiede una nuova convocazione delle ditte concorrenti per rendere le stesse edotte di quanto accaduto e stilare quindi una nuova graduatoria provvisoria.

Ciò in quanto per la valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta non è richiesta la seduta pubblica dovendo la stessa svolgersi, al contrario, in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.


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