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Lombardia, del. n. 144 – Onere c.d. ecologico: corretta destinazione a bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le quote di oneri relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (onere c.d. ecologico) per il finanziamento delle spese correnti, senza particolari vincoli di destinazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 144/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 maggio, hanno chiarito che gli oneri relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi devono essere correttamente ascritti alla categoria dei “corrispettivi di diritto pubblico”.

L’onere c.d. ecologico riguarda la partecipazione del privato agli interventi tesi a mitigare il complessivo impatto ambientale delle opere autorizzate e va commisurato agli effetti inquinanti che, seppur mantenuti nei limiti consentiti dalla legge, devono per quanto possibile essere contrastati con adeguati interventi il cui costo economico graverebbe, altrimenti, per intero sulla collettività.

La ragione giustificativa di tale onere appare, dunque, immediatamente assimilabile a quella degli oneri di urbanizzazione in senso stretto, trattandosi in entrambi i casi di modalità di concorso del privato agli “oneri sociali” derivanti dalla nuova costruzione.

Ne deriva che essi hanno necessariamente natura di entrate di parte capitale (ordinariamente utilizzabili solo per spese di investimento, salvo le eccezioni di legge), derivando in definitiva dall’utilizzo del territorio, cioè dall’irreversibile (almeno in linea tendenziale) impiego di un bene pubblico, ed essendo intrinsecamente destinate alla realizzazione di opere volte al razionale e salubre impiego dello stesso, destinate comunque ad incrementare il “patrimonio immobiliare” dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 144 – 17

 


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