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Gare: il peso attribuito all’esperienza pregressa non deve assumere eccessivo rilievo


Non è conforme alla normativa di settore la previsione di criteri di valutazione dell’offerta nettamente incentrati sull’esperienza pregressa delle imprese partecipanti, ai quali viene attribuito un punteggio preponderante.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 287 del 22 marzo 2017.

Come evidenziato dall’Autorità l’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 ha superato definitivamente la rigida

separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.

La norma consente ora di considerare, nella valutazione dell’offerta, aspetti soggettivi afferenti l’appaltatore, ma solo in quanto essi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli, e quindi riguardino aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

Come evidenziato nelle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ulteriore specificazione contenuta nelle citate Linee guida è che “limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi, come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità dell’offerente e la qualità dell’offerta”.

Indicazioni concettuali ed operative per la corretta gestione delle procedure di gara saranno fornite nei seminari:


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