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Veneto, del. n. 337 – Incarico di addetto stampa-portavoce a professionista esterno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare, a seguito di procedura comparativa, a professionista esterno, iscritto all’albo dei giornalisti, l’incarico (senza vincolo di subordinazione) di addetto stampa-portavoce con prestazioni riguardanti l’attività di informazione e comunicazione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 337/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno evidenziato le differenze esistenti tra le due figure professionali, di portavoce e di addetto stampa, ed i conseguenti limiti di spesa applicabili.

La figura del portavoce, con “funzioni di comunicazione all’esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall’Ente”, sulla base del carattere fiduciario della funzione assegnata, risulta assimilabile agli incarichi c.d. di “staff”, di cui all’art. 90 del Tuel, con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

Trattandosi di incarico di natura temporanea risultano applicabili i limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

La natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si instaura con il portavoce, tuttavia, non esime la PA datrice di lavoro “da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione” (Sez. giur. Toscana, sentenza n. 622/2004)

Di contro, la funzione di addetto agli “Uffici stampa”, per la quale si impone l’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti e il possesso dei titoli individuati con apposito regolamento, è soggetta ai vincoli di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, nonché ai limiti di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, nell’ipotesi in cui sia conferito con un contratto di lavoro autonomo, o ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nel caso in cui sia conferito con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Come evidenziato dai magistrati contabili ad oggi le p.a. possono legittimamente stipulare contratti di collaborazione, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissati nell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, stante il rinvio al 2018 (ex art. 1, comma 8, del d.l. 244/216) del divieto contenuto al comma 4 dell’articolo 2 del. d.lgs. 81/2015.

Il divieto di cui all’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, secondo cui “dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1” (i.e. contratti di collaborazione coordinata e continuativa), opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non per quelli stipulati in data anteriore benché i relativi effetti siano destinati a dispiegarsi in data successiva a quello dell’entrata in vigore del divieto stesso (sez. Piemonte, del. n. 75/2016).

Del resto, occorrerà attendere l’approvazione e l’entrata in vigore delle modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2015, attualmente in itinere, in attuazione delle deleghe contenute negli artt. 16 e 17 della legge 124/2015, al fine di verificare il preciso ambito operativo che sarà disegnato per i contratti di collaborazione per le pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale e all’affidamento degli incarichi saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studi:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 337 – 17


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