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Mancata attività di recupero evasione tributaria: i rilievi dei magistrati contabili


La scarsa resa del programma di recupero dell’evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Veneto,nella deliberazione n. 314 depositata il 9 maggio 2017.

I magistrati contabili hanno richiamato l’ente ad una corretta attività di previsione ed accertamento del recupero dell’evasione tributaria, ricordando che il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che è un corollario dei principi costituzionali contenuti negli art. 23 (legalità), 53 (capacità contributiva) e 97 (imparzialità dell’azione amministrativa) della Costituzione, risulta derogabile nel nostro ordinamento soltanto in forza di disposizioni legislative eccezionali.

Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 314 – 17

 

 


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