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La Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 D.Lgs. 175/2016


La normativa Vigente

L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.

Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6, al comma 2 prevede che:
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”,
ed al seguente comma 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.”

Le predette disposizioni devono essere applicate in via obbligatoria, dalle sole società a controllo pubblico, con termine ordinatorio fissato all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 con la conseguenza che l’organo amministrativo deve dar conto dell’implementazione delle predette disposizioni anche per l’esercizio 2016. A tal proposito, l’assemblea dei soci deve essere informata in sede di approvazione del bilancio circa le azioni poste in essere al fine di aderire a quanto normato dell’art. 6 e tale informativa supplementare deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione, al contrario per chi redige il bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in amministrazione trasparente.

Si rileva che, a seguito dell’introduzione della predetta normativa, Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas) ha pubblicato un documento riportante le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D.lgs. 175/2016.

Le linee guida in questione evidenziano le modalità di determinazione della c.d. “soglia di allarme” attraverso il calcolo di cinque indici di performance, integrati da ulteriori due KPI che tuttavia non sono considerati indici di rischio, ma meri elementi di analisi del peso degli oneri finanziari.

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Si segnala il ns. seminario di studi “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 24 maggio p.v.


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