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Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ha natura discrezionale


Le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate per legge ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita dalla contrattazione collettiva.

Il recesso intimato dall’amministrazione datrice di lavoro nel periodo di prova ha natura discrezionale e non necessita di motivazione (salvo che un tale obbligo sia contrattualmente previsto) trattandosi di atto gestionale del rapporto di lavoro adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

E’ sul lavoratore che incombe l’onere di provare che l’iniziativa datoriale sia stata determinata da motivo illecito o che la prova non è stata svolta.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza n. 9296 depositata l’11 aprile 2017.

Nel caso di specie il dipendente aveva contestato l’assenza di motivazione del provvedimento di recesso per mancato superamento del periodo di prova.

L’istruttoria svolta in primo grado aveva evidenziato che il dipendente non aveva subito alcuna discriminazione sul posto di lavoro.

Al contrario, era emerso che lo stesso aveva tenuto un comportamento non collaborativo, rifiutandosi di svolgere i compiti affidatigli ritenendo che fossero o di scarso rilievo o di troppo elevato rilievo (pretendendo in tale caso di ricevere un’adeguata formazione).

Come ribadito dai giudici di legittimità, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’istituto della prova è regolato dall’articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001, che richiama il d.p.r. n. 487/1994 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36.

E l’art. 17 della richiamata fonte normativa (Assunzioni in servizio), al comma 1, dispone che i candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva.

In altre parole, mentre nell’impiego privato il patto di prova deve essere predisposto in forma scritta a pena di nullità (ex art. 2096 c.c.), nel pubblico impiego il periodo di prova è previsto direttamente dalla legge, mentre il contratto collettivo è abilitato esclusivamente alla determinazione della durata dello stesso, il quale vincola il contratto individuale.

Come evidenziato dai giudici di legittimità, anche nei rapporti di lavoro “privatizzati” alle dipendenze della pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione (Cass. 2 agosto 2010, n. 17970; Cass. 13 agosto 2008, n. 21586 nonchè Cass. 27 giugno 2013, n. 16224).

Infine, riguardo all’obbligo di motivare il recesso in periodo di prova, contrattualmente previsto, con specifico riferimento al lavoro pubblico, il Collegio, pur ammettendone la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all’effettivo andamento della stessa, ha ribadito che la pubblica amministrazione datrice di lavoro è sempre titolare del potere di valutazione discrezionale, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Comunque è sul lavoratore che incombe l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento o anche la sussistenza del motivo illecito del licenziamento e tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere “gravi, precise e concordanti” (Cass. 15 novembre 2000, n. 14753; vedi Cass. 13 settembre 2006, n. 19558).

Si segnala il seminario di studi “Personale e le novità del d.l. 50/2017: nuove assunzioni, vincoli e possibilità” in programma a Firenze il 9 giugno 2017.


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