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Basilicata, del. n. 29 – Personale trasferito da Comunità montana


Un sindaco ha chiesto se i limiti in materia di personale si applichino nel caso di dipendenti provenienti dai ruoli della Comunità montana.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 29/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, hanno evidenziato che la legge regionale n. 17/2011, con la quale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane nell’ambito dell’associazionismo comunale ed è stata favorita la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali con il personale proveniente dalle Comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per un triennio, non ha previsto deroghe quanto agli effetti dei processi di mobilità di personale a tempo indeterminato delle Comunità montane sui limiti previsti alla spesa del personale degli enti locali dalla legislazione statale.

Di conseguenza, restano applicabili le disposizioni generali di cui agli artt. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e dell’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 29 – 17


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