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Marche, del. n. 50 – Accesso civico generalizzato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere, in sede di nuova regolamentazione locale sui diritti di accesso, un costo derivante dall’esercizio del diritto di accesso civico, comprensivo dei costi di ricerca e visura (o costi analoghi), per la ricerca e la selezione di atti richiesti e la successiva trasmissione dei medesimi.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 50/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 maggio, hanno dichiarato inammissibile i quesiti posti, concernenti gli aspetti sostanziali della disciplina della materia dell’accesso civico, regolata dal legislatore con l’articolo 5, del d.lgs. n. 33/2013, il quale, al comma 4, stabilisce la gratuità del rilascio dei «dati o documenti in formato elettronico o cartaceo… salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali».

Come ribadito dai magistrati contabili, la funzione consultiva non può risolversi in una generale attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia modalità di coamministrazione rispetto a scelte che sono rimesse in via esclusiva all’ente.

Le caratteristiche, la procedura e le problematiche applicative del nuovo diritto di accesso civico, come modificato dal d.lgs. 97/2016, nonché il bilanciamento con il diritto alla protezione dei dati personali, saranno affrontate nel seminario di studi “L’accesso civico: problematiche applicative” in programma a Firenze il 6 giugno 2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 50 – 17

 


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