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Lombardia, del. n. 101 – Cda Azienda Speciale: incarico gratuito ma con rimborso spese


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 che dispone, nel contempo, la gratuità degli incarichi conferiti ai componenti degli organi collegiali di enti che ricevono contributi pubblici (tra cui le aziende speciali) e la rimborsabilità delle spese ove previste dalla normativa vigente.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile rimborsare, all’amministratore nominato dall’ente socio, che risiede in una Regione diversa, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione ai consigli di amministrazione dell’azienda speciale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 101/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile, hanno evidenziato che, analogamente a quanto disposto dall’art. 84, comma 1, del d.lgs. 267/2000 in relazione alle spese sostenute dagli amministratori degli enti locali (Sezione delle Autonomie n. 38/2016), il rimborso delle spese all’amministratore nominato dall’ente locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza alla sede della persona giuridica presso la quale esercita l’incarico, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio dell’incarico assunto.

Pertanto, a meno che non sia previsto dalla normativa l’obbligo di residenza per i componenti dell’organo medesimo, l’ente territoriale può disporre, nell’esercizio della propria discrezionalità, la rimborsabilità delle spese sostenute dai componenti dell’organo amministrativo dell’Azienda speciale per assicurare lo svolgimento della funzione assegnata.

Relativamente alla categoria di spese rimborsabili, queste non sono definite in modo restrittivo dal legislatore e, pertanto, possono ricomprendere anche le spese di vitto e alloggio.

Tuttavia, come osservato dai magistrati contabili, la rimborsabilità di dette spese è subordinata dal legislatore alla presenza di un atto di normazione, anche secondario, che regolamenti, in via generale ed astratta, i casi e le modalità di rimborso.

Tale atto di normazione può, in assenza di fonti normative di rango superiore, essere adottato dal singolo ente locale nel rispetto di alcuni principi.

In particolare, in sede regolamentare l’ente dovrà disciplinare la conferibilità dell’incarico a soggetti non residenti nell’ambito territoriale di riferimento, la conseguente procedura concernente il rimborso delle eventuali spese necessarie sostenute, nonché il relativo quantum (tenendo conto che il relativo ammontare non deve essere tale da vanificare la natura gratuita dell’incarico).

Come evidenziato dai magistrati contabili, il mancato contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi comporta responsabilità erariale e nullità degli atti eventualmente posti in essere.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 101 – 17


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