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Manovra correttiva: le novità in materia di personale degli enti locali


E’ stato pubblicato in G.U. 95/2017, il d.l. 50/2017 concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in vigore dal 24 aprile 2017.

Per gli enti locali la manovra correttiva contiene importanti novità, tra l’altro, in materia di personale, relativamente alle capacità assunzionali.

Articolo 22

Assunzioni a tempo determinato stagionale: i comuni, in regola con gli obiettivi di finanza pubblica, potranno assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 (spesa complessiva di personale a tempo determinato riferita all’anno 2009) a condizione che:

–          la relativa spesa trovi copertura nelle risorse, già incassate, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati;

–          siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

Turn-over: per gli anni 2017 e 2018 gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno assumere nel limite 75% della spesa sostenuta per il personale cessato l’anno precedente. La norma ha nuovamente modificato il comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), già integrata dal d.l. 113/2016, che riconosceva tale facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Adesso il limite al turn over è stato alzato a tutti gli enti al 75%.

Inoltre, il decreto ha previsto che dal 2018 tale limite verrà alzato al 90% per i comuni che:

–        avranno rispettato il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio precedente;

–        il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno (Dm. 24 luglio 2014) di cui all’articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Incarichi professionali a titolari di cariche elettive: le limitazioni previste dall’art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010, relativamente al conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive, a favore delle p.a. (per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute) non si applicano ai titolari di cariche in regioni o enti locali per gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, purché le p.a. conferenti l’incarico operino in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale il soggetto riveste la carica. In caso di carica elettiva comunale, l’ambito territoriale di riferimento è quello dell’area metropolitana o provinciale. Pertanto, l’incarico potrà essere retribuito se affidato da un ente locale che opera in un ambito provinciale diverso rispetto a quello in cui l’incaricato svolge il proprio incarico elettivo

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale e le novità del d.l. 50/2017: nuove assunzioni, vincoli e possibilità” in programma a Firenze il 9 giugno 2017.


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