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Alienazione società pubblica: non si applicano le norme sull’evidenza pubblica


La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.

Di conseguenza, è esclusa la possibilità di configurare la generale giurisdizione del giudice amministrativo.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1894 del 24 aprile 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto una procedura aperta per l’alienazione delle quote societarie possedute in una società mista.

All’esito della gara l’amministrazione aveva comunicato all’aggiudicatario l’impossibilità di procedere al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto in quanto il socio privato aveva esercitato il diritto di prelazione riconosciuto da una clausola dello statuto societario.

I giudici amministrativi hanno declinato la giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Sulla base del criterio generale di riparto di giurisdizione in materia di società a partecipazione pubbliche delineato nella pronuncia della Cassazione civile, a Sezioni Unite, 20 settembre 2013, n. 21588, infatti, “appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all’acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all’affidamento della gestione del servizio”.

In particolare, la scelta dell’ente pubblico di dismettere l’intero pacchetto pubblico costituisce “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato (in questi termini, di recente anche Tar Sardegna, sentenza n. 244 del 7 aprile 2017).

Di conseguenza, la dismissione della partecipazione costituisce atto che i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme a evidenza pubblica, bensì soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza.

Si segnala il ns. seminario “Società: gli adempimenti dopo il decreto correttivo del d.lgs.175/2016” in programma a Firenze il 9 maggio 2017.

 

 


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