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Segretario comunale: risultato erogabile solo previa valutazione dell’attività svolta


Corrispondere la retribuzione di risultato in favore del segretario comunale, in assenza di un corretto procedimento valutativo delle attività svolte, basato su una preventiva e reale valutazione del relativo operato (e dei risultati raggiunti), alla stregua di parametri oggettivi e predeterminati, è fonte di danno erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 135 depositata il 10 aprile 2017.

Nel caso di specie, il Sindaco, senza l’adozione di alcun provvedimento formale, ma unicamente attraverso la semplice sottoscrizione di una scheda, aveva attribuito al Segretario comunale la retribuzione di risultato, nella misura massima contrattualmente prevista, pur in assenza dei presupposti di legge e contrattuali.

La predetta nota non conteneva, infatti, un’approfondita ed effettiva valutazione della performance del Segretario comunale, ma si limitata ad esprimere un sintetico giudizio positivo (“SI”), in assenza di ogni minima graduazione, in ordine all’espletamento degli istituzionali compiti segretariali.

Successivamente, il funzionario Responsabile di Settore, senza effettuare alcun controllo di legittimità della spesa, anche con riferimento alla correttezza o meno dei procedimenti seguiti, aveva

adottato il provvedimento di liquidazione.

Come evidenziato dai giudici contabili, alla luce delle disposizioni contrattuali di riferimento (art. 42 CCNL dei Segretari comunali e provinciale, stipulato il 16 maggio 2001), l’erogazione della retribuzione di risultato in favore del Segretario comunale deve necessariamente essere suffragata da valutazioni concrete e motivate dell’attività dello stesso, rispettose del modello valutativo delineato dal legislatore con il d.lgs. n. 286/1999.

La relativa retribuzione, infatti, costituisce “un emolumento di natura premiale che remunera annualmente i risultati riferibili alle sue attività: attività che devono essere, a tal fine, analizzate mediante meccanismi di misurazione delle stesse” (così testualmente, Corte dei Conti, Sez. giur. Campania, 19 ottobre 2012, n. 1627, confermata da Corte Conti, Sez. III d’Appello, 27 giugno 2016, n. 267).

Ed è in questa ottica che le somme corrisposte in assenza di ogni preventiva procedura di valutazione, in termini oggettivi, sull’operato del Segretario (e sui relativi risultati), costituiscono danno erariale.

Le somme indebitamente erogate sono state addebitate al Sindaco nonché al responsabile del Settore interessato che aveva adottato il provvedimento di liquidazione della spesa illegittima.

Come sottolineato dai giudici contabili, infatti, il procedimento di erogazione della spesa, disciplinato dall’articolo 184 del Tuel, prevede che il responsabile del Servizio interessato, al momento della formazione dell’atto di liquidazione, di sua esclusiva competenza, e prima ancora della trasmissione al Servizio finanziario, verifichi, con la dovuta diligenza e cura, la legittimità della spesa per cui si procede.

La responsabilità discendente a carico del Responsabile del Settore economico-finanziario dal rilascio del visto di esecutività, infatti, non esclude, ma, al limite, si aggiunge a quella del funzionario chiamato ad adottare, nell’ambito delle sue precipue competenze gestionali, l’atto di liquidazione.

Leggi la sentenza
CC Giur. Campania sent. n. 135 -17


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