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Mala gestione contabile: utilizzo improprio di somme a destinazione vincolata


Il responsabile del servizio finanziario che non provvede alla tempestiva liquidazione delle fatture emesse dalla società esecutrice dei lavori, debitamente vistate e provviste di fondi, in ragione delle disponibilità derivanti dal mutuo contratto ad hoc ed esistenti in cassa, risponde dei maggiori oneri (interessi legali e spese di lite) conseguenti al contenzioso intentato dal creditore.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 69 depositata il 10 aprile 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva provveduto al pagamento dei lavori commissionati, eseguiti e regolarmente certificati solo a seguito dell’esito finale del lungo contenzioso che la ditta aveva avviato e vinto in ogni grado dei relativi giudizi.

Ciò in quanto, al momento dell’emissione delle fatture, le relative somme, già erogate dalla Cassa DD.PP. ed incassate dal Comune, era state versate in Tesoreria senza vincolo di destinazione, e poi destinate ad altre spese.

Quanto sopra in spregio della disciplina dell’utilizzo delle somme a destinazione vincolata, del tutto incompatibile con l’utilizzo delle stesse ad altri fini.

Il danno arrecato al Comune, pari alle somme corrisposte alla Società in più rispetto al valore dei lavori fatturati dalla ditta stessa (interessi e spese legali conseguenti al contenzioso) sono state addebitate al Responsabile del Servizio finanziario per la sua mala gestione contabile.

Egli avrebbe dovuto pagare tempestivamente le fatture, in quanto assistite da congrua e tempestiva provvista finanziaria, acquisita dall’incasso delle tranches del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti versate tutte prima della scadenza delle fatture stesse.

Soprattutto in virtù del fatto che egli era, nella sua qualità, del tutto a conoscenza dello stato di insolvenza dell’ente e, quindi, pienamente consapevole che, in assenza di una pronta liquidazione con le somme a ciò destinate, le fatture non avrebbero potuto essere pagate altrimenti.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 69 -17


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