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Lombardia, del. n. 95 – Stabilizzazione del personale di un consorzio


Un sindaco ha chiesto se il Consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del Tuel per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e della tutela dei minori possa procedere alla stabilizzazione, tramite la procedura indicata all’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, delle assistenti sociali che hanno maturato i prescritti requisiti di anzianità di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 95/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 aprile, hanno evidenziato che la procedura di stabilizzazione del personale precario prevista dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013 si riferisce alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Nella categoria delle amministrazioni pubbliche sono richiamati espressamente, fra l’altro, i comuni e i loro consorzi fra gli enti.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, un Consorzio può essere legittimamente inserito nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 4, comma 6 del d.l. n. 101/2013 a condizione che abbia natura giuridica di diritto pubblico (con personale assoggettato alle regole valevoli per tutti i dipendenti pubblici, prime fra tutte quelle dettate dal d.lgs. 165/2001 in tema di reclutamento e stato giuridico ed economico).

Si segnala il seminario di studi “Personale: programmazione delle assunzioni, vincoli e possibilità” in programma a Firenze il 9 giugno p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 95 – 17


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