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Liguria, del. n. 39 – Erronea costituzione del fondo: le possibili forme di recupero


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle possibili forme di recupero del fondo per il trattamento economico accessorio del personale (non dirigente del comparto), costituito erroneamente in eccesso.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 39/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 aprile, hanno evidenziato che le modalità di recupero che un ente locale deve adottare in caso di costituzione, in anni precedenti, di fondi per la contrattazione integrativa in misura complessivamente superiore a quella prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale sono esclusivamente quelle nominativamente previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del d.l. 16/2014.

Tale normativa impone alle Regioni ed agli Enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale) le somme indebitamente erogate, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli (periodo temporale che può essere esteso di ulteriori cinque anni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15-quater del d.l. 244/2014).

Conseguentemente, è da escludere che l’ente possa procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti (in tal senso, Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014).

Come ricordato dai magistrati contabili, inoltre, l’articolo 1, comma 226 della legge 208/2015, prevede espressamente la possibilità di compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo comma 1, dell’articolo 4 del d.l. 16/2014, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (risparmi sugli uffici dirigenziali), certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228 (risparmi conseguenti alla rinunzia alle capacità assunzionali).

Si segnala il seminario di studi “Fondo incentivante degli Enti Locali” in programma a Firenze il 12 maggio 2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 39 – 17


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