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Danno erariale derivante dalla cattiva gestione del patrimonio immobiliare dell’ente


L’inescusabile trascuratezza e negligenza nella gestione del patrimonio immobiliare è fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 130 depositata il 31 marzo 2017.

Nel caso di specie, la Procura regionale aveva individuato una serie di immobili, sia ad uso abitativo che di tipo commerciale, che risultavano essere stati dati in locazione – o comunque essere stati oggetto di tacita proroga per diversi lustri – a canoni irrisori o comunque notevolmente inferiori a quelli di mercato, intesi questi ultimi come quelli medi ricavati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Gli accertamenti compiuti nel corso dell’istruttoria avevano inoltre messo in luce che la locazione degli immobili destinati a soddisfare esigenze di edilizia abitativa agevolata erano stati assegnati senza alcuna verifica in merito alla sussistenza e al permanere delle particolari condizioni personali e patrimoniali dei beneficiari (requisiti di legge richiesti dalla disciplina nazionale e regionale per occupare tali alloggi).

Il danno arrecato alle casse dell’ente, derivante dal mancato introito dei maggiori corrispettivi spettanti in base ai prezzi di mercato, è stato addebitato al Sindaco, all’assessore al bilancio e al patrimonio, nonché al responsabile dell’Ufficio tecnico.

Come evidenziato dai giudici contabili la posizione di vertice rivestita dal sindaco (articolo 50, comma 2, del Tuel), specie in un piccolo centro, impone un obbligo generale di conoscenza sulle questioni più rilevanti con conseguente responsabilità del medesimo per aver assunto un comportamento persistentemente inerte.

Leggi la sentenza
CC Giur. Campania sent. n. 130 -17


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