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Appalti: termini di impugnazioni se manca la pubblicità sul profilo del committente


Qualora la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente“, con le modalità previste dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’ammissione alla gara.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 582 del 18 aprile 2016, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto da un operatore economico volto a contestare la mancanza, in capo al RTI aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara.

Come noto, l’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. (aggiunto dall’articolo 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede l’impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa.

Ammissioni e esclusioni, a cui si riferisce la norma, sono quelle disposte all’esito della subfase di verifica del possesso dei requisiti morali e dei requisiti di qualificazione, e non anche le esclusioni disposte nella fase successiva per vizi dell’offerta (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016).

L’impugnazione va proposta entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell’articolo 29 del codice appalti, del provvedimento che determina ammissioni e esclusioni, ed è previsto il rito camerale, a meno che le parti non chiedano l’udienza pubblica (art. 120, c. 2-bis e c. 6-bis, c.p.a.).

Il richiamato art. 29 (rubricato “Principi in materia di trasparenza”) comma 1, del d.lgs. 50/2016, prevede che il summenzionato provvedimento sia pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

La previsione di un rito “superaccelerato” per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione.

In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara.

Qualora la stazione appaltante non rispetti le forme di pubblicità previste dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto.

In altri termini, ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso, è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi.

Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento secondo il quale nel processo amministrativo la decorrenza del termine per l’impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, atteso che la piena conoscenza del provvedimento causativo non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1212/2017; id., sez. IV, sent. n. 3645/2016; id., sez. VI, sent. n. 2565/2016).

 

 


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