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Selezione del socio privato della società mista: legittimo il divieto di avvalimento


Nella gara indetta per la selezione del socio operativo della società mista affidataria del servizio pubblico è legittimo richiedere il possesso dei requisiti di capacità, tecnica e organizzativa in capo all’aspirante socio in proprio e di non consentire la partecipazione a soggetti non singolarmente in possesso di detti requisiti.

Questo il principio espresso dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 153 del 30 marzo 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva indetto una selezione competitiva ad evidenza pubblica, da svolgersi tramite procedura ristretta ex articolo 61 del d.lgs. 50/2016, per la selezione del “socio privato/ partner industriale non stabile” da far entrare nella compagine societaria di una società mista, partecipata dall’amministrazione stessa, per la gestione del servizio di igiene ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici.

Un operatore economico aveva contestato la clausola del bando di gara che escludeva l’istituto dell’avvalimento.

Il partenariato pubblico-privato costituisce una modalità organizzativa di tipo istituzionalizzato (termine utilizzato dalla Commissione europea nel “Libro verde” presentata il 30 aprile 2004), alternativa alla gestione in economia e alla completa esternalizzazione della gestione delle funzioni e dei servizi pubblici, che trova espressione nel principio di libera organizzazione.

La costituzione di una società mista, partecipata congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, a differenza della esternalizzazione del servizio ad operatori economici estranei alla pubblica amministrazione, realizza una collaborazione stabile e di lunga durata tra la pubblica amministrazione ed il privato, attraverso l’istituzione di un’organizzazione comune con la “missione” di assicurare determinati servizi (e/o funzioni e/o opere) in favore della comunità locale.

Alla base della decisione della pubblica amministrazione di optare per il modello gestionale della società mista (oggi disciplinato dal d.lgs. 175/2016), vi è, infatti, l’esigenza di creare un’organizzazione comune con un soggetto privato appositamente selezionato, al fine di dotarsi del patrimonio di esperienza, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate dal privato, il quale, con il proprio apporto organizzativo e gestionale, dovrà contribuire all’arricchimento del “Know how” pubblico, e, con il proprio apporto finanziario, ad alleggerire gli oneri economico finanziari che l’ente territoriale deve sopportare per la gestione dei servizi pubblici.

Come rilevato dai giudici amministrativi “se il privato, al fine di aggiudicarsi un contratto pubblico, ha la necessità di avvalersi dell’esperienza e dei requisiti tecnico-organizzativi di un altro soggetto (c.d. ausiliario nel contratto di avvalimento), perché non li possiede, non potrà evidentemente apportare alcun “Know how” alla pubblica amministrazione. Né tale “Know how” potrà essere apportato dall’impresa ausiliaria, la quale non è una concorrente e diventa parte del contratto di società stipulato con l’ente locale”.

In tal senso l’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale è il socio privato che deve possedere, in proprio, i requisiti di qualificazione relativi alle prestazioni per cui la società è stata costituita.

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