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Buoni pasto corrisposti ma non dovuti: non è possibile procedere al recupero


Nel caso in cui l’amministrazione si accorga di avere consegnato ai dipendenti dei buoni pasto di valore superiore a quello effettivamente spettante non può procedere al recupero delle maggior somme erogate.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3988 del 29 marzo 2017.

Nel caso di specie la Croce Rossa Italiana (CRI) aveva comunicato al proprio personale l’avvio del procedimento di recupero dei buoni pasto erroneamente corrisposti, quantificandone l’importo e indicando le modalità di recupero.

In particolare CRI li aveva avvisati che avrebbe provveduto a non corrispondere i buoni pasto fino a concorrenza dell’importo dovuto in restituzione ovvero, su autorizzazione degli interessati, a procedere al corrispondente prelievo rateale in busta paga o, infine, per i dipendenti prossimi al collocamento a riposo, al recupero sul TFR.

Il Tar ha annullato tali provvedimenti, ritenendo illegittima l’iniziativa recuperatoria intrapresa dall’amministrazione e condannando la Croce Rossa Italiana alla restituzione, in favore degli aventi diritto, di quanto indebitamente recuperato medio tempore.

La giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito (C.d.S., sent. n. 5314/2014 e n. 5315/2014) e recentemente ribadito (C.d.S., sent. n. 850/2016) che la struttura e funzione dei buoni pasto, destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa presso la sede di lavoro e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, esclude “ogni forma di monetizzazione indennizzante”.

Non è dunque applicabile, in tal caso, l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni in materia di recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, secondo cui detto recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 Cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, a prescindere dalla buona fede del lavoratore.

Questo principio, sia pure valido per le somme percepite a titolo di retribuzione, non può essere applicato per le somme elargite a titolo assistenziale, soprattutto nel caso in cui i lavoratori non hanno percepito somme ma titoli idonei ad essere spesi unicamente per esigenze alimentari nel periodo di riferimento, in sostituzione del servizio mensa.

 

 


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