L’Anac, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, ha deciso di sospendere l’obbligo di pubblicazione, nella sezione amministrazione trasparente, dei dati patrimoniali e reddituali di tutti i dirigenti pubblici (compresi quelli del SSN), nonché quelli relativi ai loro compensi.
L’obbligo per i dirigenti pubblici di rendere nota la loro situazione patrimoniale, cioè le proprietà immobiliari e gli altri beni di cui sono in possesso, è previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.
Tali dati avrebbero dovuto essere pubblicati nella sezione Trasparenza entro il 30 aprile.
Al riguardo, in data 2 marzo 2017, è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso gli atti del Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14.
Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
Successivamente è stato notificato all’Anac un ricorso da parte di alcuni dirigenti pubblici e di un’organizzazione sindacale, che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti, per l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 comma 1 della Costituzione.
Considerato che tale ricorso è “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”, l’Anac ha deciso di sospendere l’obbligo di pubblicazione di tali dati per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di in intervento legislativo chiarificatore.
Ciò al fine di prevenire una possibile esposizione delle amministrazioni a future domande risarcitorie.
Si segnalano i ns. seguenti seminari di studio:
Trasparenza e Privacy – Firenze – 2 maggio 2017
Il nuovo Sistema Trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni – Firenze – data da definire
L’accesso agli Atti e l’accesso Civico dopo il D.Lgs. 97/2016 – Firenze – giugno 2017