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Recupero dei crediti da danno erariale nei confronti degli eredi


Il debito derivante da responsabilità erariale si trasmette agli eredi se gli stessi non dimostrano che dall’illecito non sia derivato loro alcun vantaggio patrimoniale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 61 depositata il 3 aprile 2017.

Nel caso di specie un dipendente di un ente pubblico aveva indebitamente prelevato fondi pubblici dell’Istituto da lui presieduto a titolo di rimborso spese e anticipazioni per esigenze personali, senza fornire alcun rendiconto.

La procura, constatata la morte del responsabile del danno erariale, aveva chiesto la condanna degli eredi.

Si è posta, quindi, la questione della trasmissibilità del debito agli eredi, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Quest’ultima disposizione, com’è noto, dopo aver affermato che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave” stabilisce all’ultimo periodo che “il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.

Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ritiene che non sia configurabile una presunzione “iuris et de iure” di arricchimento indebito degli eredi del responsabile, come se la trasmissione di responsabilità dal dante causa agli aventi diritto fosse automatica, bensì è configurabile una presunzione “iuris tantum”, alla quale l’erede ben potrà opporre prova contraria, dimostrando la mancanza dell’arricchimento o che esso non ha carattere antigiuridico (Sez. Appello, sent. 214/2008).

L’onere della prova dell’indebito arricchimento degli eredi, quindi, non grava sul requirente contabile, ma sugli eredi che, pertanto, sono tenuti a dimostrare che dall’illecito non sia derivato loro alcun vantaggio patrimoniale.

E’ stato affermato, ancora, che la ridotta consistenza patrimoniale dell’eredità relitta, ovvero il fatto che il de cuius abbia lasciato soltanto beni acquistati prima del suo illecito arricchimento, sono circostanze inidonee a superare la presunzione di indebito arricchimento degli eredi, dovendosi al riguardo osservare che, in presenza di un profitto illecito, anche un minor passivo ereditario configura il presupposto in questione, giacché quello che perviene agli eredi è pur sempre un patrimonio arricchito.

Anche nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, dunque, l’erede resta comunque legittimato passivamente nel processo contabile, ove sussista un illecito arricchimento del dante causa ed un conseguente arricchimento indebito dello stesso erede, atteso che il beneficio d’inventario limita soltanto la responsabilità, ma non l’esclude “in radice” (Sez. Abruzzo, sent. n. 72/2016).

In altri termini, nei confronti degli eredi che hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario ben può pronunciarsi la condanna per l’intero del danno prodotto, una volta dimostrato l’indebito arricchimento, mentre l’accettazione con beneficio d’inventario rileva solo nella fase dell’esecuzione, non potendo gli eredi essere colpiti se non intra vires hereditatis.

Nel caso di specie, i giudici contabili hanno pronunciato la sussistenza della legittimazione passiva dell’erede che non aveva comprovato l’inesistenza di un suo personale, indebito arricchimento.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 61 -17

 


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