Per la capacità tecnica e professionale il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincidente necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico-finanziaria da intendersi come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l’anno solare.
Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 3 dell’11 gennaio 2017,
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva richiesto, quali condizioni di partecipazione, sia requisiti di carattere economico-finanziario con riferimento “all’aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2014-2013) un fatturato globale di impresa che non sia inferiore a tre volte l’importo a base di gara”, sia requisiti di carattere tecnico-professionale relativamente “alla presentazione dell’elenco delle principali forniture e servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, pari almeno all’importo posto a base di gara, prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari”.
Ciò in aderenza all’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 rubricato – Criteri di selezione e soccorso istruttorio – che, in linea con il previgente Codice, prevede che i criteri di selezione riguardino esclusivamente:
a) requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
Un concorrente aveva chiesto se per la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati negli ultimi tre anni doveva farsi riferimento al “triennio precedente” ovvero “agli ultimi tre esercizi”.
Come ribadito sia dall’Anac che dalla giurisprudenza amministrativa (Con. Stato, sentenza n. 3285/2015) solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando.
Diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria.
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