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Toscana, del. n. 110 – Acquisto di immobili effettuato con contributi di terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011, che consente operazioni di acquisto di beni immobili solo in caso di comprovata indispensabilità e indilazionabilità.

In particolare l’ente ha chiesto se tale norma si applichi anche nel caso in cui l’acquisto dell’immobile venga effettuato con contributi di terzi, costituendo pertanto l’acquisto un’operazione finanziariamente neutra.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 110/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno ribadito il principio in base al quale le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli enti locali non si applicano alle spese degli enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o di privati (sez. Toscana, del. n. 3/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 110 – 17


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