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Dirigente senza laurea, falsamente attestata: è danno erariale


L’esercizio delle funzioni dirigenziali in mancanza del prescritto titolo della laurea, falsamente dichiarato, integra un danno per l’ente pubblico in ragione della lesione del sinallagma contrattuale, per l’oggettivo squilibrio tra gli emolumenti erogati e la minore capacità tecnico-professionale messa a disposizione dell’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Campania, con la sentenza n. 129 depositata il 31 marzo 2017 con la quale è stato condannato un dipendente che, autocertificando il possesso di un titolo di studio che non possedeva e grazie anche alla mancanza di verifiche da parte dell’ente territoriale, aveva ottenuto il conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110 del Tuel per l’espletamento di funzioni dirigenziali nel settore dei sistemi informativi dell’ente.

Come evidenziato dai magistrati campani, tuttavia, la prestazione resa in via di fatto e in assenza dei necessari titoli di studio e abilitativi e, quindi, dell’indispensabile qualificazione professionale richiesta dalla legge, non può assumere di certo il valore di una presunzione legale iuris tantum di disutilità della prestazione resa (ex art. 2728 c.c.).

In altre parole non sempre la mancanza di un titolo, di un attestato o di un’abilitazione implicano la totale inidoneità allo svolgimento di determinate attività (così, ad esempio e ferma restando l’illiceità della condotta, si può saper guidare benissimo anche senza aver mai conseguito la patente).

Di certo, però, più elevata è la qualificazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività o funzioni più difficile diventa per il soggetto la possibilità di provare l’utilità delle prestazioni fornite.

Nel caso di specie, vista la peculiarità dei compiti di natura tecnico-informatica assegnati (svolti in termini positivi) e relativi ad un campo dove notoriamente non sempre e non necessariamente all’eccellenza dei risultati raggiunti corrisponde il possesso di un titolo di studio particolarmente qualificante, nella quantificazione del danno è stata detratta l’utilitas conseguita dalle prestazioni rese (in misura non inferiore al 50%).

 

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