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Danno erariale derivante dal mancato controllo in fase di esecuzione del contratto d’appalto


Il RUP che non verifica, in fase di esecuzione del servizio, il rispetto dei vincoli contrattuali, accettando così l’esecuzione di una prestazione inferiore a quella pattuita, risponde del danno causato all’ente, consistente nel risparmio indebitamente fruito dall’impresa appaltatrice a fronte di prestazioni promesse e non rese alla stazione appaltante.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, con la sentenza n. 24 depositata il 3 marzo 2017.

Nel caso di specie, a seguito di una estesa e minuziosa attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, erano stati riscontrati degli elementi di criticità nell’esecuzione di un appalto avente ad oggetto il servizio di supporto alle mense scolastiche.

In estrema sintesi era stato accertato che l’impresa appaltatrice non aveva posto in essere i miglioramenti offerti nel progetto tecnico presentato in sede di gara (incremento delle unità lavorative impiegate, ore uomo giornaliere, realizzazione di una nuova cucina).

Infatti, alcuni documenti extracontabili sequestrati presso l’impresa aggiudicataria avevano fatto emergere l’esistenza di una doppia registrazione delle “ore-uomo” erogate nel servizio (l’una fittizia, ad uso dell’amministrazione comunale, e l’altra veritiera, ad uso solo interno, caratterizzata addirittura dal conteggio di un valore numerico in un campo denominato “ore farlocche”).

Inoltre, l’impegno di realizzare una cucina presso la scuola era stato sostituito, d’intesa con l’amministrazione, ma senza una apparentemente valida ragione, dalla fornitura di materiali per un valore macroscopicamente “gonfiato” rispetto al valore reale.

Infine, le stesse indagini avevano fatto emergere una serie di legami tra il RUP e l’impresa appaltatrice, nonché un fenomeno di generalizzata assunzione di personale, da parte dell’impresa, sulla base di richieste provenienti dall’amministrazione comunale e, in particolar modo, dal mondo “politico”.

Per tali fatti sono stati ritenuti responsabili il RUP, che aveva scientemente acconsentito a tutte le richieste dell’impresa, senza svolgere la seppur minima obiezione e senza verificare in maniera efficace il rispetto dei vincoli contrattuali assunti e la corretta esecuzione dell’appalto, nonché il Dirigente preposto al settore che aveva assentito alla immotivata sostituzione della cucina e alla fornitura di beni di valore inferiore a quello atteso.

Così operando, infatti, il contratto era stato eseguito a piacimento e nell’interesse dell’impresa, piuttosto che dell’amministrazione appaltante.

Non rileva, al riguardo, il fatto che il servizio sia stato “comunque” svolto regolarmente, in quanto esso non corrispondeva in ogni caso al vincolo contrattuale assunto ed aveva, quindi, caratteristiche, consistenza o qualità diverse ed inferiori rispetto a quanto pattuito.

Il che si traduce, per riflesso, in un costo inutilmente sopportato dall’ente o, se si preferisce, in un servizio privo della qualità pattuita e remunerata.

Leggi la sentenza
CC Giur. Abruzzo sent. n. 24 -17

 


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