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Emilia, del. n. 34 – Unione di Comuni: soggetto non legittimato a richiedere pareri


Un sindaco ha chiesto se l’Unione di Comuni di cui fa parte, una volta inserita nel proprio statuto la possibilità di nominare un direttore generale, conferendone le relative funzioni al segretario dell’Unione stessa, possa attribuire allo stesso un compenso come previsto dall’articolo 44 CCNL dei segretari comunali, tenuto conto che la popolazione complessiva residente dei comuni aderenti all’Unione è superiore alla soglia demografica dei 100.000 abitanti.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 34/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto ribadendo che la legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti è circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 (Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane)

Tale elencazione deve considerarsi tassativa.

Allo stesso modo non possono considerarsi ammissibili dal punto di vista soggettivo le richieste di parere presentate da enti che, pur se astrattamente legittimati, abbiano rivolto quesiti relativi ad interessi non ad essi direttamente afferenti, ma riguardanti enti od organismi latu sensu partecipati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 34 – 17


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